Cass. civ. sez. III, sent. n. 2228 del 16.2.2012
Colui che propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno patrimoniale, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso eziologico tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In tal senso è consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.