martedì 13 marzo 2012

Niente fattura d’acconto, ammonito avvocato

Un avvocato è accusato da una donna di aver percepito una somma di denaro e di non aver rilasciato il relativo documento fiscale. La difesa del professionista, debole nel giudizio disciplinare, si limita a negare il fatto solo in Cassazione.
Il caso. Una donna presentava un esposto all’Ordine con il quale lamentava il fatto che l’avvocato cui si era rivolta e al quale aveva affidato dei documenti importanti, si sarebbe rifiutato di fissarle un appuntamento e di parlarle. Inoltre, sostiene la donna, il professionista avrebbe ricevuto da lei 600 euro come acconto e per i quali non sarebbe stata rilasciata la regolare fattura. Infine, l’avvocato si sarebbe rifiutato più volte di restituire i documenti alla cliente rilasciandoli solo dopo aver ricevuto un pagamento di 5.000 euro. Per il professionista scattava quindi il procedimento disciplinare, e per il CNF non era stata fornita una valida specificazione circa l’omessa fatturazione ed infligge al professionista la sanzione dell’avvertimento. Da qui il ricorso per cassazione, dove l’avvocato sostiene di non aver mai avuto rapporti professionali con la donna e di non aver incassato alcun acconto.
Il giudizio di legittimità. Le sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dichiarano il ricorso inammissibile e precisano che «a fronte di una sentenza che ha espressamente escluso l’esistenza di contestazioni in ordine al pagamento di 600 euro, l’avvocato non avrebbe potuto limitarsi a sostenere il contrario, perché in base al principio di autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto, ancor prima, chiarire in quali termini ed in quali atti del giudizio aveva negato di averli ricevuti».

(Da avvocati.it del 12.3.2012)