Da oggi 20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto per una vasta congerie di materie.
E' verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, sol che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l'adesione dell'invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma laddove, invece, l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.
E' pur vero che l'arco temporale di riferimento dei dati statistici ufficiali è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v'è da dire che sin d'ora assume un rilievo non secondario la mancata partecipazione come il vero ostacolo alle procedure di mediazione.
Ad un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa. La modifica introdotta dal DL 212/2011 secondo cui la condanna della parte costituita al versamento di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non ha trovato conferma nella legge di conversione (Legge 17 febbraio 2012, n. 10). Come pure, peraltro, la norma che avrebbe dovuto favorire la mediazione su invito del giudice (secondo le statistiche pari all'1% dei procedimenti di mediazione iscritti): è stato infatti stralciata la norma che prevedeva che il capo dell'ufficio giudiziario vigilasse sull'applicazione della mediazione obbligatoria e adottasse "ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice".
In questo panorama, organismi, mediatori, professionisti ed avvocati saranno a breve alle prese con procedure che, sia per condominio sia per RCA porranno una serie di problemi applicativi.
Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte. Sarà fondamentale e determinante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato (magari non meramente distributivo), affinchè la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Commissione mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense, nella redazione della proposta di regolamento per gli organismi forensi, ha inserito la possibilità di formulazione della proposta di conciliazione c.d. contumaciale, ossia nell'assenza di una delle parti. L'intento era di fornire uno stimolo forte alla presenza in mediazione di soggetti quali, appunto, le assicurazioni.
Tuttavia, e fortunatamente, tale clausola non è stata recepita dalla generalità degli organismi, preferendosi, pur nell'obbligatorietà della procedura, non incidere in un modo che è destinato ad stravolgere i principi fondamentali della mediazione.
Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina: qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina. Tuttavia, se non non vi sono dubbi sulle impugnazioni di delibera assembleare o su ipotesi come l'azione per la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, occorre chiedersi se vi si possa ricomprendere le cause un cui un edificio condominiale agisca come parte processuale, prescindendo dalla sua natura. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell'amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione (o ratifica) dell'accordo di conciliazione eventualmente raggiunto.
La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.
Si tratta insomma di una sfida non solo quantitativa ma anche, e soprattutto qualitativa, che vede protagonisti mediatori, organismi e professionisti.
Adriana Capozzoli (da Altalex del 6.3.2012)