Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto alla competente struttura delle Entrate.
Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile. Entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria - per gli atti notificati da questa data in poi - che «apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni».
Sono state presentate, lunedì 19 marzo a Roma, le linee guida della mediazione dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, e dal direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa. L’obiettivo di questo nuovo istituto è alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, «potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore».
Vantaggi per i contribuenti. «Tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione», ecco i vantaggi di cui potrà beneficiare il contribuente secondo Vincenzo Busa.
La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, chiarisce che la mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, perché opera «in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi» e obbligatorio, visto che il contribuente, che intende proporre ricorso, «è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione», per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Tempi e modi della mediazione. L’istanza può contenere, oltre alla proposta di mediazione, anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. La stessa istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. Per l’accoglimento - nella sua totalità o anche parzialmente - oppure per la formulazione d’ufficio di una proposta di mediazione, l’Ufficio ha 90 giorni.
Trascorsi questi 90 giorni senza il raggiungimento di un’intesa (o se in precedenza è intervenuto il diniego dell’Ufficio), il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Sanzioni. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Questo sia in caso di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, (in caso di rateizzazione di massimo 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
(Da avvocati.it del 20.3.2012)