Nella sentenza 19 dicembre 2011, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, è stato chiamato a pronunciarsi su una questione oramai pacificamente risolta da una copiosa ed univoca giurisprudenza.
La fattispecie concreta, posta all'attenzione del giudice de qua, era costituita dalla pretesa risarcitoria, avanzata da parte attrice, per il mancata godimento dell'immobile di cui risultava proprietaria (per metà), nonché del rimborso di tutte le spese tecniche ad esso correlate e di cui la medesima proprietaria aveva dovuto sostenere l'esborso.
Aderendo a quanto in materia più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 3223/2011; Cass. Civ. 26610/2008; Cass. Civ. 1507/2006; cass. Civ. 13630/2001), i cui principi hanno altresì trovato applicazione in ambito amministrativo, in caso di occupazione illegittima avvenuta nell'ambito di una procedura espropriativa (da ult. T.A.R. Lombardia, sez. II, 30 marzo 2011, n. 854) , il giudice investito ha ritenuto di dover applicare, nel caso di specie, la regula iuris secondo cui in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, “individuabile, di per sé, nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità, per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”.
In tali ipotesi, prosegue il Tribunale adito, la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante ben può essere ancorata a elementi presuntivi semplici, non necessitando di specifica prova, mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, dunque, al valore locativo del bene immobile usurpato.
E', pertanto, alla durata dell'occupazione illecita che va commisurata l'entità del pregiudizio, dato che deve ritenersi indubbio, sulla base di una massima di esperienza difficilmente sconfessabile, che l'immobile sarebbe stato oggetto di un utilizzo reddittizio, mediante, ad esempio, la sua locazione.
A tale conclusione l'Ufficio Giudiziario interessato arriva, peraltro, soffermandosi sulla configurazione del danno quale danno-conseguenza con riferimento al solo danno non patrimoniale, consacrata nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 2008 (Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972).
Non resta, dunque, che proclamare la soccombenza dei convenuti, condannati dal Tribunale di merito investito al risarcimento dei danni alla proprietaria dell'immobile conteso, privata, per un apprezzabile lasso di tempo, del libero esercizio del proprio diritto di proprietà.
(Da Altalex del 28.2.2012. Nota di Maria Spataro)