La decisione del ministro della Giustizia Paola Severino di non concedere proroghe all’entrata a regime della mediazione civile obbligatoria inasprisce le tensioni fra l’avvocatura e l’esecutivo.
La scadenza resta quella prevista: il nuovo rito, dopo un anno di sperimentazione, diventa obbligatorio anche per le controversie condominiali e gli incidenti della strada, mentre l’avvocatura avrebbe voluto una proroga almeno in attesa delle decisioni sul nuovo rito della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea.
Prosegue dunque l’astensione dalle udienze, proclamata contro le liberalizzazioni definite “selvagge” e la “rottamazione della giustizia”, che si protrarrà fino a venerdì 23 marzo, giorno in cui prenderanno il via a Milano i lavori della due giorni del congresso straordinario della classe forense.
Dopo il seguito, anche mediatico, della manifestazione organizzata giovedì a Roma dall’Organismo unitario dell’avvocatura, con un migliaio di legali a protestare, con tricolori e toga, caratterizzata anche da momenti di tensione con le forze dell’ordine davanti al “palazzaccio”, sede della Corte di Cassazione, si moltiplicano gli incontri e i confronti all’interno della categoria.
“A Milano – annuncia il presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura Maurizio de Tilla – decideremo le prossime e plateali iniziative dell’avvocatura: un popolo di professionisti però è già in marcia in modo non-violento in tutta Italia per riaffermare i valori della Costituzione, per sconfiggere le logiche mercatiste che portano alla rottamazione della giustizia e allo snaturamento del ruolo dell’avvocato e del diritto di difesa”.
Ma vediamo che cosa accade concretamente con la mediazione civile a regime. Chi è coinvolto in liti condominiali o risarcimento danni da incidenti stradali e intende andare in causa, sarà obbligato, prima di rivolgersi al giudice, a tentare un accordo “amichevole” con la controparte, tramite l’istituto della mediazione.
Un esercito, quello dei condomini ‘litigiosi’ italiani che fa registrare – secondo stime citati dall’Associazione amministratori di condominio (Anaci) – circa 180 mila controversie pendenti che finiscono in Tribunale o davanti al Giudice di pace.
Esattamente un anno fa, l’obbligatorietà scattò in molti ambiti civili (controversie bancarie, assicurative, di responsabilità medica, ereditarie), ma per le liti condominiali e per quelle relative agli incidenti stradali il termine fu prorogato di un anno. La mediazione, o conciliazione, è un sistema con il quale le due parti, colloquiando tra loro anche senza bisogno di rappresentanza legale, cercano di raggiungere un accordo amichevole alla presenza del mediatore, soggetto specializzato nella materia in discussione che cerca di aiutare le parti a concludere positivamente l’incontro. Il verbale redatto in caso di accordo è vincolante per ambedue le parti ed assume valore di titolo esecutivo una volta omologato dal tribunale.
Per svolgere la mediazione ci si può rivolgere ad organismi pubblici (come le Camere di commercio, classiche figure mediatrici per il consumatore), o privati, riconosciuti ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia. In determinati ambiti, come quello bancario e di investimento finanziario, ci si puo’ rivolgere anche ad enti specifici come l’Arbitro Bancario finanziario (Abf) e la Consob. Se ci si rivolge ad organismi pubblici i costi sono fissati dal ministero della Giustizia.
(Da Mondoprofessionisti del 20.3.2012)