Cass. Pen. sez. V, sent. 8.3.2012 n° 9235
Confermata la condanna allo 007 che filmò la moglie del proprio cliente mentre faceva sesso con l’amante, seppur con il consenso di quest’ultimo.
E’ quanto disposto dalla Quinta Sezione Penale, Corte di Cassazione, nella sentenza 11 ottobre 2011 – 8 marzo 2012, n. 9235.
Il caso in oggetto riguardava un investigatore privato che, assunto da un marito tradito al fine di provare l’ infedeltà coniugale della moglie, entrò nella casa dell'amante della donna, con il consenso dello stesso, e filmò il rapporto sessuale dei due.
Per tale condotta, l’ investigatore è stato condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di Roma. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che le riprese non sono state effettuate nella privata dimora della moglie, bensì a casa dell’amante, con il permesso del predetto.
La Suprema Corte ha precisato che: “Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di "privatezza" dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi”. Dunque, la condotta dell'investigatore, che si è insinuato nell’abitazione dell’amante della donna, ha causato un’ interferenza illecita nella vita privata di quest’ultima, violando la riservatezza delle condotte individuali o sociali che si sono svolte in quel luogo privato.
Per tali ragioni, i Giudici di Piazza Cavour hanno bocciato il ricorso, non concedendo, altresì, le attenuanti generiche data la gravità del fatto ed i precedenti dell'imputato.
(Da Altalex del 21.3.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)