domenica 25 marzo 2012

No condizionale a stalker che perseguita ex moglie

Niente attenuanti per i comportamenti che provocano stati d'ansia e turbamenti d'animo

Lo stalker che perseguita la ex moglie, provocandole permanenti stati d'ansia e turbamenti d'animo, non ha diritto alla condizionale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11176 del 22 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 41enne contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta che confermava il giudizio di primo grado condannandolo a un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento danni, per il reato di atti persecutori in danno alla ex moglie, negandogli le invocate attenuanti generiche e la pena sospesa.
Il caso
Lui in veste di "stalker" induce la ex moglie a querelarlo per le lesioni riconducibili a «permanenti stati d'ansia e turbamenti quotidiani d'animo», testimoniate da certificati medici. Al riguardo, la sesta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha osservato che «trattandosi di reato con l'esplicazione di condotta a livello di sistematicità in pregiudizio della vittima cui si è determinato uno stato psico-fisico di pregiudiziale portata proprio per la detta sistematicità della condotta dell'agente, è sufficiente richiamare "il sistema" della condotta e riassuntivamente gli effetti di questa sulla vittima».
Pertanto, Piazza Cavour ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso anche sul fronte della concessione delle invocate attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ciò perchè, ricorda il Collegio di legittimità, l'impianto accusatorio ha già trovato logica e motivata risposta dai giudici di merito nel contesto di un giudizio riservato al loro potere discrezionale e, come tale, insindacabile nella sede di legittimità se oltretutto correttamente motivato.

Vanessa R. (da cassazione.net)