mercoledì 20 ottobre 2010

Sinistro stradale, danno da perdita di chance, onere della prova

Cassazione civile, sez. III, sent. 28.9.2010 n° 20351

Qualora a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato lamenti e richieda la liquidazione del danno da perdita di chance, ovvero da perdita della futura capacità di guadagno, deve a  tal fine fornire la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
In senso conforme: Cass. Civ., 11.5.2010, n. 11353; Cass. Civ., 19.2.2009, n. 4052.

(Fonte: Massimario.it - 34/2010)