Estratto da un articolo del dott. Vito Meltonese
(da Overlex del 30.10.2010)
Ritengo di poter esprimere un giudizio negativo riguardo il procedimento della mediazione obbligatoria che, nel confronto con l’esperienza pratica, avrà come unico effetto quello di prolungare ulteriormente i tempi del contenzioso.
Infatti, non si comprende perché mai il Legislatore, in ottica deflativa, continui ad introdurre riforme sul piano sostanziale disseminando sempre più l’iter verso la soluzione stragiudiziale della controversia di tentativi di conciliazione, quasi come se il cittadino non avesse più la libertà di ottenere una riparazione giudiziale del torto subito ma dovesse necessariamente conciliare.
Pertanto, ritengo che il procedimento di mediazione obbligatoria è in evidente contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto la parte deve essere libera sempre e comunque di agire in giudizio e lo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei suoi cittadini strutture idonee ad ottenere giustizia in un arco temporale ragionevole.
Per questo, credo che non si dovrebbe più intervenire sul “piano sostanziale” della struttura del processo, passando ad interventi significativi sul “piano strutturale”, cioè incrementando il numero degli Uffici Giudiziari e soprattutto aumentando il numero dei Magistrati che compongono le piante organiche di tali Uffici.
A ciò si aggiunga che, la direttiva Comunitaria è stata recepita in senso distorto nel nostro ordinamento in quanto, il D. Lgs. n. 28/2010 ne tradisce lo spirito di favore verso la conciliazione poiché introduce dei meccanismi, come quello in materia di spese, che inducono la parte a vedere nella conciliazione, non uno strumento alternativo di risoluzione della disputa, ma un vero e proprio “obbligo” a fronte dell’alea e delle lungaggini del giudizio e del rischio di subire gravi sanzioni processuali.
Dott. Vito Meltonese