venerdì 15 ottobre 2010

Coniuge non versa assegno ai figli: nessun reato se affidatario può mantenerli

SE LA MOGLIE PUO’ MANTENERE I FIGLI L’EX CHE NON VERSA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON COMMETTE REATO

Con sentenza n. 36190 del 7 ottobre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione di obblighi familiari.
Nel caso di specie, un uomo colpevole di non aver versato l’assegno di 200 euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, è stato condannato dal Tribunale di Taranto e successivamente dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato previsto dall’art 570 del c.p.
La Suprema Corte più volte aveva ribadito come il padre non potesse sottrarsi agli obblighi di assistenza famigliare nei confronti dei figli solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi.
La Cassazione in questo caso ha però  annullato la decisione della Corte d’Appello di Lecce assolvendo il padre dal reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza.
Nelle motivazioni i giudici scrivono che l’unico comportamento penalmente rilevante “si realizza allorchè l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza”.
(Da avvocati.it del 14.10.2010)