CONFERMATA LA SANZIONE DISCIPLINARE PER L’AVVOCATO CHE PROMUOVE LA CAUSA DI FRONTE AL GIUDICE SBAGLIATO
Con sentenza n. 20773/2010 del 7 settembre 2010, la Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine degli Avvocati di Bologna nei confronti di un professionista che, nell’assistere un proprio cliente aveva proposto la causa di fronte ad un giudice sbagliato.
Nel caso in questione,un professionista bolognese era stato sanzionato dal Consiglio dell’Ordine locale colpevole di aver proposto una vertenza riguardante la cessazione di rapporto di lavoro dinnanzi ad un giudice non competente, mancando così di diligenza e competenza professionale.
La sanzione era stata successivamente confermata dal Consiglio Nazionale Forense il quale aveva ribadito come la scelta di aderire ad un giudice risultato poi privo di giurisdizione fosse indice di carenza professionale dell’avvocato, e come tale suscettibile di sanzione disciplinare.
Il legale, aveva promosso la causa al giudice ordinario anziché al Tar, insistendo su questa iniziativa anche a seguito dell’ eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte.
L’avvocato si era difeso sostenendo tra l’altro che un analogo procedimento era stato archiviato da un altro Consiglio dell’Ordine nei confronti di un collega con il quale aveva seguito la causa, con la conseguenza che nei suoi confronti non poteva più essere preso alcun provvedimento
I Giudici Supremi hanno però sancito che, trattandosi di due professionisti diversi, l’archiviazione in un luogo non ferma l’azione disciplinare del Consiglio dell’ordine di appartenenza, non potendosi nel caso in questione invocare il principio del ne bis in idem.
(Da avvocati.it del 12.10.2010)