lunedì 4 ottobre 2010

Il casellario giudiziale fonte di prova di redditi non dichiarati


La Corte di Cassazione con sentenza n. 34643, depositata in data 24 settembre 2010, ha affrontato il problema dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio  a spese dello Stato nella valutazione dei quali devesi tener conto di tutti i redditi del richiedente, leciti ed illeciti, ancorché non dichiarati e potendo avvalersi a tal uopo di presunzioni che possono essere basate anche sul certificato del casellario giudiziale del richiedente.
Il Tribunale di Mola di Bari aveva negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un imputato dal cui casellario giudiziale risultava aver riportato condanne per numerosi delitti di rapina e di furto che non potevano non garantirgli consistenti profitti di guisa che l’interessato non poteva considerarsi un non abbiente.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla difesa dell’imputato per violazione del principio costituzionale di “garanzia della difesa” perché il Tribunale aveva utilizzato come unica fonte di prova il casellario giudiziale.
La IV sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso affermando che il certificato del casellario giudiziale è uno tra gli strumenti idonei a provare, anche da solo, l’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli denunciati.
La Corte di legittimità con la sentenza in oggetto conferma, pertanto, la ordinanza del Tribunale di primo grado che aveva affermato che l’imputato, già condannato per numerosi delitti di rapina e di furto, non ha diritto al patrocinio a spese dello Stato perché egli, eleggendo il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento, incrementa il proprio reddito illecitamente con una fonte di guadagno che si può ritenere stabile.

Pubblicato da Avv. Nicola Ianniello su Overlex