sabato 9 ottobre 2010

I nonni non possono sostituirsi al padre per mantenere il nipote


Con sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010 la Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma che aveva chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote, visto che il figlio non aveva mai versato l’assegno. La vicenda in questione riguarda due ex coniugi residenti a Lecce.  A seguito della separazione la donna non aveva ricevuto nulla dall‘ex marito, condannato dal giudice della separazione a provvedere al mantenimento del figlio. La donna aveva quindi chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote. Il tribunale aveva dato ragione alla donna fissando un assegno a carico del nonno di 700 euro mensili. Successivamente, la Corte d’Appello pugliese aveva ribaltato la sentenza sostenendo che i nonni non avrebbero dovuto sostituirsi al figlio inadempiente, soffermandosi sul fatto che la donna era perfettamente in grado di provvedere al bambino.
La decisione dei giudici d’appello è stata quindi confermata dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della donna confermando che solo in via sussidiaria, succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, obbligo che sussiste "non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".  I Giudici Supremi hanno così escluso che la donna potesse rivolgersi ai nonni paterni, essendo in grado di assolvere lei stessa, in prima persona, al suo personale dovere nei confronti dei figli.
(Da avvocati.it del 6.10.2010)