lunedì 18 ottobre 2010

Richiesta sospensiva contro l’agente della riscossione


La contromossa è chiedere subito la sospensiva
(Da Il sole 24 ore – Norme e tributi del 18.10.2010)

Con l'accelerazione della riscossione anche nei casi in cui il contribuente si opponga all'atto notificato dall'ufficio, la difesa contro le azioni che potranno essere poste in essere dagli agenti della riscossione diventa una vera e propria corsa contro il tempo.
La strada maestra è individuabile nella sospensione della riscossione, di natura amministrativa, oppure nella sospensione cautelare, di natura giudiziale: questi istituti, rispettivamente, sono disciplinati dall'articolo 39 del Dpr 602/73 sulla riscossione e dall'articolo 47 del Dlgs 546/92, che regola il processo tributario.
Le opzioni
Nel primo caso, l'ufficio impositore previa istanza del contribuente ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
Si tratta, però, di una possibilità soltanto teorica in quanto gli uffici finanziari da molti anni non accolgono detta richiesta e il nuovo regime non sembra possa essere suscettibile di segnare un nuovo corso in proposito: la relazione illustrativa al Dl n. 78/10 recita, infatti, come «la più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dall'altra, al prevedibile incremento della propensione all'utilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria», lasciando quindi ben poche speranze a sollecitazioni che dovessero giungere presso gli uffici che hanno notificato gli avvisi di accertamento.
Le più fondate speranze del contribuente di arrestare la riscossione andrebbero dunque riposte nella richiesta al giudice di sospendere l'atto oggetto di impugnazione e, conseguentemente, di sterilizzarne l'esecutività e le relative ricadute sulle attività alle quali è preposto l'agente della riscossione, mediante la consueta procedura prevista nel contesto del rito tributario.
Qui scatta la corsa contro il tempo in quanto è decisamente improbabile che la decisione del giudice possa giungere in tempo utile rispetto all'affidamento, ossia quando la palla passa all'agente della riscossione (decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, il quale, singolarmente, coincide con il termine ultimo a disposizione del contribuente per la costituzione in giudizio presso la competente commissione tributaria).
Per cui, mentre sul versante "difensivo" la formazione del fascicolo d'ufficio processuale presso la Ctp è ancora nella fase embrionale – occorre infatti inserire non solo il fascicolo del ricorrente ma anche quello delle altre parti – sul versante "dell'attacco" l'agente della riscossione può già procedere all'esecuzione forzata.
Un tentativo di risolvere la problematica potrebbe teoricamente essere esperito mediante l'impugnazione pressoché immediata dell'atto e la conseguente immediata costituzione in giudizio, che farebbe guadagnare al contribuente quel numero di giorni che lo separano rispetto al termine di presentazione del ricorso e, quindi, al termine di pagamento.
Ma, oltre alla pratica impossibilità di redigere un ricorso a pochi giorni di distanza dalla notifica dell'atto, nel lasso temporale che fa maturare l'affidamento si dovrebbero anche verificare le ulteriori condizioni dell'assegnazione del ricorso e della fissazione del l'udienza di trattazione del l'istanza di sospensione.
Insomma, presentarsi davanti al giudice al massimo entro novanta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso – date le attuali condizioni – diventa una missione molto difficile, se non impossibile, da portare a termine.