venerdì 15 ottobre 2010

Cass. e Opp. a DI, evitare improcedibilità di massa

Una 'leggina' per evitare improcedibilità di massa
dopo la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione

Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi (ieri, ndr aga) ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per "disinnescare" le conseguenze "inaccettabili" della recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre scorso). La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell'opponente-debitore consegue "automaticamente" alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell'opponente di fissare all'opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta "devastante" dall'Avvocatura, che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali. Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore. La prima, come spiega il Cnf, "mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)", consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell'opponente-debitore alla sua scelta di fissare all'opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. La seconda mira a intervenire sull'articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che "l'art. 645, 2 comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr), va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione".
(Da Mondoprofessionisti, 14.10.2010)