sabato 16 ottobre 2010

La proposta irrevocabile con termine al preliminare non è irrevocabile


Corte di Cassazione - Sezione II Civile, Sent. 5 agosto 2010, n. 18001

"L'irrevocabilità della proposta contrattuale "a fermo" o "ferma", consiste nella temporanea privazione degli effetti di una eventuale revoca voluta dal proponente ed ha lo scopo di accordare al destinatario per l'accettazione della proposta uno spatium deliberandi maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o secondo gli usi (articolo 1226 comma II Codice Civile). Elemento normativamente richiesto per la irrevocabilità è la determinazione del tempo per il quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta e l'essenzialità e la funzione del termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca della proposta, riconosciuta in via generale al proponente sino alla sua accettazione dall'articolo 1328 Codice Civile, possa risolversi nella negazione di tale facoltà e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario".
Secondo la Cassazione, "laddove il tempo di irrevocabilità venga fatto cessare con la sottoscrizione del contratto preliminare o, in difetto di questa, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, che con la creazione di un vincolo contrattuale esauriscono la funzione della proposta, deve negarsi che all'irrevocabilità sia stato previsto un termine, poiché la necessaria temporaneità della stessa presuppone che alla scadenza di esso il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di revoca".
La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado non avendo fatto corretto applicazione dei suesposti principi.

(Da Filodiritto del 15.10.2010)