venerdì 15 ottobre 2010

Arresto: l’avvocato deve avere accesso agli atti del P.M.


Con sentenza n. 36212 dell’11 ottobre la Cassazione ha stabilito che l’avvocato dell’arrestato o della persona sottoposta a fermo ha il diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la misura.
Nel caso trattato una donna cittadina rumena indagata per vari reati ed in carcere a seguito di convalida del fermo invocava la revoca della custodia in carcere, perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta.
I legali della donna affermavano che, in sede di interrogatorio di convalida, l’indagata e il suo avvocato non avevano visionato gli atti su cui si fondava la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.
I Supremi Giudici confermando che il diritto di difesa non deve essere mai compromesso o menomato hanno accolto il ricorso della donna.
Nelle motivazioni viene enunciato il principio di diritto secondo il quale “il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nell’udienza di convalida”.
(Da avvocati.it del 15.10.2010)