sabato 16 ottobre 2010

Opp. a DI, rimessione in termini per il Tribunale di Pavia


Decreto ingiuntivo, opposizione, costituzione, rimessione in termini, applicabilità
Tribunale Pavia, ordinanza 16.10.2010

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se l’opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza 09.09.2010 n° 19246, tale comportamento deve ritenersi non imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l’indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all’iscrizione a ruolo.
Pertanto, si ritiene applicabile l'istituto della rimessione in termini, avente carattere generale.
Peraltro, la stessa Suprema Corte, già in una precedente statuizione (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 17.06.2010 n° 14627), ha riconosciuto il mutamento giurisprudenziale come elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini, anche d'ufficio.
(da Altalex del 16.10.2010 - Fonte: Massimario.it - 34/2010)