mercoledì 27 ottobre 2010

Impianti di telefonia mobile: il Comune non può vietarne l’installazione


Con sentenza n. 7588 del 20 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile possono essere collocati anche fuori dai siti prestabiliti dal comune, se servono a garantire l’intera copertura per l’irradiazione del segnale.
Un comune della provincia di Padova si è rivolto al Consiglio di Stato dopo che il Tar aveva annullato il suo rifiuto di autorizzazione alla costruzione di un ripetitore di telefonia cellulare.
I giudici amministrativi di primo grado avevano stabilito che “la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude - proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni cellulare ed all'esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio - la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati”.
Nel caso in questione l’ente locale avrebbe dovuto considerare anche l’esigenza di garantire ai cittadini un'adeguata copertura del servizio  e non limitarsi alla mera ricognizione del piano regolatore.
Il Collegio amministrativo sostenendo le tesi del Tar Veneto ha quindi confermato  l’illegittimità del divieto generalizzato di costruire impianti al di fuori dalle aree individuate dal piano regolatore.

(Da Avvocati.it del 27.20.2010)