lunedì 25 ottobre 2010

Danno da incidente nel tragitto casa-lavoro, contrasto della Cassazione

Confusione in tema di indennizzo per infortunio in itinere. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con due sentenze depositate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, è pervenuta a soluzioni opposte, rendendo più difficoltoso il riconoscimento dell'indennità.
Se il luogo del sinistro si trova ben al dì fuori, rispetto all'itinerario che il soggetto avrebbe dovuto seguire per recarsi sul luogo di lavoro, l'incidente non va indennizzato. Secondo la prima sentenza della Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n. 19937 infatti, il danneggiato perderebbe tale diritto perché non ha seguito il percorso più breve.
Dopo soli tre giorni di distanza la Suprema Corte muta indirizzo. Infatti, con la sentenza 24 settembre 2010, n. 20221 viene riconosciuta la copertura assicurativa all'infortunato anche se la strada percorsa non è stata la più breve, ma la più comoda e conveniente.
Nella prima decisione, il giudice nomofilattico ha accolto la tesi dei giudici territoriali secondo i quali l'infortunio non è indennizzabile se luogo del sinistro si trova «fuori rotta» rispetto all'itinerario che il danneggiato avrebbe dovuto intraprendere per raggiungere la sede di lavoro.
Di segno opposto la sentenza 24 settembre 2010, n. 20221. Precisano gli ermellini che con il termine “rischio effettivo”, capace di escludere la c.d. “occasione di lavoro”, si deve intendere una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività esercitata.
Sulla base di tale premessa, il giudice nomofilattico afferma come i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una verifica della sussistenza del criterio della “normalità” della percorrenza dell’itinerario per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che anche la strada più comoda e conveniente, anche se non la più breve, utilizzata a tali scopi, ben può consentire l’indennizzo del lavoratore che, durante tale percorso, abbia subito un infortunio a seguito di incidente stradale.

(Da Altalex, 25.10.2010. Nota di Simone Marani)