mercoledì 27 ottobre 2010

L’OUA: “Questa mediaconciliazione danneggia i cittadini e non riduce il contenzioso”

Comunicato Stampa OUA del 26.10.2010

«E’ stato varato un sistema di mediaconciliazione per la risoluzione delle controversie giudiziari nel civile che colpisce il diritto ad un ‘servizio-giustizia’ efficiente e celere: i cittadini, se non si interviene con adeguate modifiche, subiranno con certezza gravissimi pregiudizi in aspetti importanti della vita di tutti i giorni. Il decreto legislativo, oltretutto, come autorevolmente sostenuto da molti giuristi, è pale-semente incostituzionale. È, quindi, particolarmente importante la presentazione da parte del Senatore Domenico Benedetti Valentini di un disegno di legge che interviene proprio sui nodi denunciati dall’Oua».
Così Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ribadisce le critiche al sistema di mediaconciliazione obbligatoria e accoglie, con favore, la presentazione di un ddl che recepisce buona parte delle proposte avanzate dall’Oua per correggere il decreto legislativo, tenendo anche conto delle indicazioni degli organismi europei: «Si sono ignorati i contenuti della Direttiva Europea in materia – aggiunge il presidente Oua – e la mediaconciliazione obbligatoria contravviene a principi elementari di diritto perché determinerà: un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino; un ulteriore dilatamento dei tempi (almeno un anno) per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice; un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino. Non solo: perché costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite; perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande».
«Non si prevede l’assistenza necessaria dell’avvocato – continua - ma non solo: si pone il legale in una situazione di sfiducia e di sospetto prescrivendo una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente sull’avvenuta informativa; si fissa la mediaconciliazione obbligatoria per più dell’ottanta per cento dei processi, che rimarranno, di conseguenza, paralizzati almeno per un anno, con ulteriore discredito della giustizia e, quindi, dell’avvocatura; non si individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica; infine si affida a questa imprecisata figura professionale il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino».
In questo quadro l’OUA accoglie con favore il disegno di legge n. 2329 di iniziativa del senatore Benedetti Valentini comunicato alla presidenza del Senato il 15 settembre 2010 che contiene modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Ecco i nodi sui quali vengono a cadere le previste modifiche normative:
a) norme più stringenti per garantire la terzietà, indipendenza e imparzialità dei mediatori e degli organismi di mediazione;
b) facoltatività del ricorso alla mediazione pregiudiziale, con abbandono della formula dell’obbligatorietà (condizione di procedibilità).
c) previsione di eventualità della formulazione della proposta conciliativa e norme più «garantiste» riguardo alla situazione conseguente al mancato verificarsi dell’accordo;
d) necessaria individuazione, con criteri territoriali «classici», degli organismi di mediazione da adire.
e) previsione della necessità dell’assistenza di un avvocato, sia nella presentazione dell’istanza di mediazione, sia in tutto il corso della fase.
f) norme di coordinamento, funzionale e temporale, per i casi in cui l’opportunità della media-zione si profili a causa già pendente oppure si imponga per dettato contrattuale o statutario, casi nei quali opera la «condizione di procedibilità»;
g) norme più rigorose in materia di riservatezza e divieto di deposizione su tutto ciò di cui si è avuta conoscenza in occasione della mediazione;
h) norme più convincenti in fatto di formulazione delle proposte conciliative, conseguenze della mancata partecipazione dei soggetti coinvolti, rilievo delle proposte formulate e accettate o disattese ai fini e per gli effetti delle spese processuali;
i) esplicita previsione della responsabilità solidale dell’organismo con il singolo mediatore per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi;
l) ragionevole dilazione del momento di entrata in vigore della nuova normativa.
Il presidente dell’Oua su alcuni dei punti in questione ha voluto ribadire l’importanza dell’intervento correttivo previsto nel progetto di legge Benedetti Valentini. Per esempio sull’abbandono della formula dell’obbligatorietà.
«Tale fondamentale mutamento – spiega - conforme del resto al parere che era stato espresso dalla Commissione giustizia del Senato, rende l’istituto più compatibile con il dettato costituzionale e con la lettera e lo spirito della stessa legge di delega. È parere pressoché unanime degli operatori del diritto che, restando alla formula dell’obbligatoria condizione di procedibilità, non solo non verrebbero conseguiti gli scopi di fluidificazione e decongestionamento, ma si darebbe luogo ad un vero e proprio ‘quarto grado’ di giudizio, senza tacere degli oneri aggiuntivi che finirebbero per gravare su chi ha necessità di adire la giustizia e della formidabile struttura parallela che si andrebbe a dover allestire sul territorio con problemi pratici devastanti e costi rilevantissimi che, ancora una volta, a valle della «filiera» farebbero capo agli utenti. La verità è che il buon destino della ‘mediazione’ è legato al diffondersi di una cultura conciliativa, di una mentalità pratica e risolutiva che, particolarmente nell’immensa area del contenzioso civile e commerciale, può ben condurre alla scelta spontanea del componimento precontenzioso non di tutte, ma di una buona parte della controversie. L’imposizione per legge di una siffatta fase comporta invece, com’è facile prevedere, effetti perversi e probabilmente controproducenti».
Importante anche la necessaria individuazione, con criteri territoriali ‘classici’, degli organismi di mediazione.
«Conosciamo le obiezioni al riguardo – ammonisce il presidente Oua - ma prevalgono le preoccupazioni per la indispensabile tutela della «parte più debole». E` facilmente immaginabile cosa rischia di accadere, specie in presenza di mediazione concepita obbligatoria, nelle controversie tra privati e grandi gruppi economici, estensori generalmente di contratti-tipo praticamente ineludibili e non seriamente negoziabili nelle clausole, anche onerose! Peraltro abbiamo previsto la possibilità che le parti concordino di derogare alle regole territo-riali e si rivolgano a qualsiasi altro organismo, purché ciò avvenga con pattuizione di epoca successiva all’insorgere della controversia».
Infine la previsione della necessità dell’assistenza di un avvocato, sia nella presentazione dell’istanza di mediazione, sia in tutto il corso della fase.
«Il dibattito sul punto – conclude de Tilla  - ha permesso a tutti di rendersi conto che la logica e le conseguenze del procedimento mediatorio sono delicatissime e rendono imprescindibile l’assistenza tecnico-giuridica. Ciò, in ogni caso. Quando poi si dovesse restare al sistema presentemente decretato, vale a dire alla ‘condizione di procedibilità’ e alle conseguenze della fase mediatoria su quella del giudizio attualmente disegnate, sull’indispensabilità dell’avvocato è perfino superfluo discutere, in termini pratici, funzionali e costituzionali. Aggiungasi che non è minimamente accettabile una sorta di ‘sfiducia’ strisciante nei confronti del ruolo conciliativo dell’avvocato, posto che da gran tempo qualsiasi avvocato, financo di principiante professionalità, esperisce ogni tentativo di tutela extra e pregiudiziale del cliente prima di passare al contenzioso giudiziario; consapevole che questa è la strada migliore per propiziare interessi e ragioni della parte, ma tutto sommato (e contrariamente a molte, obsolete convinzioni volgari) anche le proprie aspettative professionali».