sabato 30 ottobre 2010

In caso di sinistro anche l'utilizzatore del veicolo può chiedere i danni

 
Cassazione civ. sez. III, sent. 12.10.2010 n° 21011

Anche l'utilizzatore dell'automobile in leasing è legittimato attivamente a chiedere il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale, sempre che dimostri la sussistenza del titolo in virtù del quale è tenuto a tenere indenne il proprietario e che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011.
Come sostenuto dalla giurisprudenza dominante, richiamata dal giudice nomofilattico nella sentenza che si annota, “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.”.
Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, viene cassata la decisione con cui i giudici territoriali avevano ritenuto che la legittimazione attiva a chiedere i danni da sinistro stradale, in caso di locazione finanziaria, spettasse unicamente alla società di leasing.
La legittimazione dell'utilizzatore era ancor più evidente dalla presenza di una lettera del concedente che autorizzava espressamente l’utilizzatore a richiedere il risarcimento del danno alla controparte ed alla compagnia di assicurazione.

(Da Altalex, 26.10.2010. Nota di Simone Marani)