Lettera del 1° Presidente della Corte di Cassazione,
Santacroce, al
Presidente del CNF Guido Alpa
Con l’auspicio che costituisca per il futuro una
imprescindibile direttiva per la redazione degli atti (avanti a qualsiasi
autorità giurisdizionale) ad opera degli avvocati e degli aspiranti che
sosterranno l’esame nella sessione di dicembre 2013, proponiamo il testo della
lettera inviata a giugno dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott.
Giorgio Santacroce, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Guido
Alpa, pubblicata sul sito ufficiale della Cassazione e diretta a incentivare una
maggiore collaborazione giudice e avvocato e a ridurre la durata dei processi.
Richiamandosi alla norma espressa nell’articolo 132,
comma 2, n. 4, del Codice di Procedura Civile, il Presidente sottolinea la
necessità che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”. Sul piano operativo, il Presidente ricorda
le raccomandazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e del Consiglio di
Stato, che prevedono un limite di pagine per i ricorsi e l’invito ad allegare
brevi riassunti che possano guidare il giudice nell’esame della materia.
Lo stesso invito è rivolto agli avvocati
cassazionisti. I ricorsi, i controricorsi e le memorie devono essere contenuti
e se particolarmente complessi è preferibile l’allegazione di riassunti di
poche pagine. Le memorie non devono riprodurre il contenuto dei precedenti
scritti difensivi, ben potendo richiamarne solo alcuni aspetti, da considerarsi
i più essenziali. Il rispetto dei requisiti di “sinteticità” e “chiarezza” garantisce
non solo una crescita dell’attenzione del giudicante ma, di fatto, aumenta la
forza d’impatto dell’impugnazione. Ciò non contrasta in alcun modo con il
principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, in quanto “quest’ultimo
esige non la completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti, bensì solo
la “sintetica” indicazione delle “porzioni” del documento o dei documenti in
questione”.
(Da filodiritto.com del 2.12.2013)