Cass.
Sez. II civ. – Sent. 2.12.2013 n. 27041
Se l’azione di regolamento dei confini contiene anche
una domanda di riduzione in pristino dei luoghi che si ritengono usurpati allora
ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra i proprietari. Lo ha
chiarito la Corte
di cassazione, con la sentenza 27041/2013.
Infatti, per la Suprema corte: “Nell’azione di regolamento di
confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi
confinanti appartengono a più proprietari non ricorre un’ipotesi di
litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire
o resistere senza l’intervento degli altri, a meno che, alla domanda di
regolamento, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino
della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell’incertezza
oggettiva o soggettiva dei confini”.
E così è stato nel caso deciso da Piazza Cavour dove
è risultato che comproprietaria del fondo sottostante era anche un altro
soggetto che non aveva partecipato al giudizio, “pur dovendo considerarsi
litisconsorte necessaria in relazione alla domanda riconvenzionale con cui la
convenuta aveva chiesto non soltanto la determinazione dei confini ma anche la
condanna dell’attore al rilascio della zona usurpata”.
Ragion per cui, la Cassazione
limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ha
dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e di appello.
(Da ilsole24ore.com del 3.12.2013)