mercoledì 4 dicembre 2013

Confini, litisconsorzio necessario per l’azione di riduzione in pristino

Cass. Sez. II civ. – Sent. 2.12.2013 n. 27041

Se l’azione di regolamento dei confini contiene anche una domanda di riduzione in pristino dei luoghi che si ritengono usurpati allora ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra i proprietari. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 27041/2013.

Infatti, per la Suprema corte: “Nell’azione di regolamento di confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l’intervento degli altri, a meno che, alla domanda di regolamento, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini”.

E così è stato nel caso deciso da Piazza Cavour dove è risultato che comproprietaria del fondo sottostante era anche un altro soggetto che non aveva partecipato al giudizio, “pur dovendo considerarsi litisconsorte necessaria in relazione alla domanda riconvenzionale con cui la convenuta aveva chiesto non soltanto la determinazione dei confini ma anche la condanna dell’attore al rilascio della zona usurpata”.

Ragion per cui, la Cassazione limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e di appello.


(Da ilsole24ore.com del 3.12.2013)