Trib. Milano, Sez. IX civile, Sent.
14.6.2013, n. 8436
Qualora
cessino gli effetti civili del matrimonio, in ordine al diritto alla
corresponsione dell'assegno di divorzio, occorre evidenziare che il parametro
dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la
convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte
all'instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, quantunque di fatto.
Deve, tuttavia, rilevarsi come la conseguente cessazione del diritto
all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è definitiva, potendo
la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto
all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza. In base
a siffatti principi, nel caso di specie, è stata respinta la domanda della
resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile, attesa l'accertata convivenza
more uxorio dalla medesima intrapresa; circostanza questa che, di certo, ha
annullato il diritto al predetto assegno, almeno fino a che la convivenza in
parola perdura.
(Da ilsole24ore.com del
9.12.2013)