lunedì 9 dicembre 2013

Assegno divorzile e convivenza more uxorio

Trib. Milano, Sez. IX civile, Sent. 14.6.2013, n. 8436

Qualora cessino gli effetti civili del matrimonio, in ordine al diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, occorre evidenziare che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte all'instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, quantunque di fatto. Deve, tuttavia, rilevarsi come la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza. In base a siffatti principi, nel caso di specie, è stata respinta la domanda della resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile, attesa l'accertata convivenza more uxorio dalla medesima intrapresa; circostanza questa che, di certo, ha annullato il diritto al predetto assegno, almeno fino a che la convivenza in parola perdura.


(Da ilsole24ore.com del 9.12.2013)