Decisiva la valutazione della personalità del reo per
negare le attenuanti generiche e contestualmente applicare, invece, la recidiva
con conseguente aumento di pena all’imputato con precedenti penali.
A deciderlo è la Cassazione con la
sentenza n. 47537 del 29 novembre 2013, che ha respinto il ricorso dell’uomo
contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello che confermava la
condanna del gup per i reati di produzione e traffico di droga con la
configurabilità dell’aggravante.
In linea con i giudici di merito, la Corte di legittimità ha
ritenuto congruo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo
non convincenti le argomentazioni della difesa secondo le quali, in omaggio al
principio del ne bis in idem sostanziale (nessuno può essere giudicato più di
una volta per fatti aventi lo stesso disvalore penale), al ricorrente
quantomeno non avrebbero dovuto essere considerati gli aumenti di pena
derivanti dall’applicazione della recidiva.
L’uomo, infatti, aveva già precedenti penali
specifici e, sul punto, i giudici con l’ermellino hanno osservato che il principio
del ne bis in idem non può essere invocato per negare che il giudice,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo
stesso fattore, per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la
cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento.
È, invece, legittimo fare riferimento alla gravità
del fatto e alla personalità del reo per negare la concessione delle attenuanti
generiche e, contestualmente, esercitare in senso sfavorevole la facoltà di
ritenere la recidiva, applicando, nel quadro della complessiva valutazione
della condotta, l’aumento di pena corrispondente, mediante la valorizzazione
dei precedenti penali dell’accusato.
Lucia Nacciarone (da diritto.it del 3.12.2013)