domenica 15 dicembre 2013

Giudizio abbreviato minorile: decide il GIP, non il GUP

Cass. Pen., sez. II, sent. 5.11.2013 n° 44617

Gli ermellini, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 44617, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, sezione minorenni, hanno ribadito che, nell’ambito del procedimento penale a carico di imputati minori di età, per la celebrazione del giudizio abbreviato è competente il giudice per le indagini preliminari e non quello per l’udienza preliminare.

In particolare, il Procuratore Generale della corte territoriale emiliana, ricorreva ai giudici di Piazza Cavour avverso la pronuncia con la quale la Corte d’Appello aveva annullato la condanna, emessa in prima battuta dal Tribunale, alla pena della reclusione e della multa, a carico di un soggetto minorenne, giudicato colpevole dei delitti di rapina e lesioni, nonchè resistenza a pubblico ufficiale.

La Corte emiliana, a suffragio dell’applicata sanzione della nullità, aveva ritenuto che l’emissione della sentenza era avvenuta, a seguito della celebrazione del processo nella forma del giudizio abbreviato, ad opera del giudice di primo grado, in composizione collegiale, quale giudice dell’udienza preliminare, anziché da parte del giudice delle indagini preliminari.

La Cassazione, rigettando il ricorso del Procuratore Generale, rileva che la legislazione in tema di processo minorile non offre indicazioni in ordine alla competenza funzionale per celebrare il giudizio abbreviato, nell’ipotesi ove l’istanza venga proposta dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato. Ciò posto, a dir del collegio romano, vanno seguite le disposizioni ordinarie del codice di rito penale.

Ribadendo il proprio consolidato orientamento (ex multis Cass. Sez. VI, sent. n. 14389/2009), gli ermellini hanno quindi ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 458 c.p.p., a norma del quale la competenza funzionale a celebrare il giudizio abbreviato, il quale segua il decreto di giudizio immediato “appartiene al giudice delle indagini preliminari, seppur persona fisica diversa, per ragioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., comma 2, da quella che ha emesso il decreto di giudizio immediato”.


(Da Altalex del 12.12.2013. Nota di Laura Biarella)