Cass.
Sez. unite civili – Sent. 29.11.2013 n. 26778
Illegittima l’espropriazione per pubblica utilità se
manca il riferimento al termine dei lavori, che non può neppure essere desunto
da un atto “de relato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la
sentenza 26778/2013, accogliendo la doglianza dei ricorrenti che hanno
denunciato l’erroneità della statuizione della Corte di appello laddove aveva
ritenuto che i termini attinenti all’inizio ed alla fine dei lavori
risultassero implicitamente dal relativo progetto esecutivo.
Secondo la
Suprema corte “è incontestata la circostanza secondo la quale
il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità
priva dei termini per il compimento dell’espropriazione e dell’opera è
radicalmente nullo ed inefficace, così come è analogamente incontestata la
legittimità di una loro indicazione ‘de relato’, vale a dire facendo specifico
riferimento ad un atto diverso”.
Del resto la stessa Corte territoriale non ha
affermato di aver esaminato il progetto e di aver appreso, dall’esame del
contenuto, quali fossero i due termini in questione, ma ha piuttosto ritenuto,
“verosimilmente in ragione della natura e delle caratteristiche di tale atto,
che il ‘richiamo ad un atto diverso, peraltro specificamente individuato ed
agevolmente consultabile presso i competenti uffici comunali’ ( p. 7 )
consentisse la necessaria rilevazione”.
Mentre così non era in quanto la deliberazione del
Consiglio Comunale di Curno relativa al progetto esecutivo “inerente
l’allargamento e prolungamento della via Fermi”, non recava “alcun riferimento…
ai termini stabiliti per il compimento dei relativi lavori”.
(Da ilsole24ore.com del 29.11.2013)