L’aggravamento
delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore a causa
di altre attività lavorative svolte, ha configurato un grave inadempimento e
violato gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto
di lavoro
Con sentenza del 25 novembre 2013, n. 26290, la Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza di I grado e
II grado vertente sull’ illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente
dalla S. S.P.A.
Nel dettaglio, i giudici di merito rilevavano, che il
dipendente nei giorni in cui era stato assente per malattia ed infortunio,
aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate
effettuate da una agenzia investigativa privata all’esterno del pubblico
esercizio (birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie, che ne avevano
pregiudicato la gurigione.
Il ricorrente si difendeva sostenendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106 cod. civ. ai sensi
dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione al disposto
dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 604/66, nonché
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla giusta causa di
licenziamento” poiché l’ attività lavorativa nel periodo di malattia si
esplicava in un aiuto “leggero” alla moglie che non richiedeva uno sforzo
fisico pregiudizievole per la salute.
La
Cassazione è
intervenuta sul punto e ha sostenuto che: “….il lavoratore al quale sia
contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante
un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività
con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua
inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche,
restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito
all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto” (così
cass. 19 dicembre 2000, n. 15916 ed in senso conforme cass. 13 aprile 1999, n.
3647).
“..deve pure osservarsi che non può ritenersi
estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede
e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad
attività extralavorativa, denoti l’inosservanza di doveri di cura e di non
ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato
di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o
lavorativa” (ctr. cass. 21 aprile 2009, n. 9474).
In conclusione, l’ aggravamento delle condizioni di
salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, ha configurato un
grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all’interesse del datore
di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezza
nell’esecuzione del rapporto di lavoro tutte le volte che la natura
dell’infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con
la condotta tenuta dal dipendente.
(Da leggioggi.it del 13.12.2013)