Cass. Sez. VI civile – Ord. 17.12.2013
n. 28212
Per
l’avvocato il pagamento dell’Irap non può essere imposto soltanto sulla base
dei guadagni ottenuti dovendosi sempre dimostrare la presenza di una adeguata
organizzazione. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, con l’ordinanza 28212/2013, ribaltando
la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Emilia Romagna che aveva condannato un legale ritenendo
sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza di un “discreto
livello di guadagni”, pari a 38 mila euro nel 2003.
(Da ilsole24ore.com del
17.12.2013)