Il
Consiglio Nazionale Forense ha inviato venerdì scorso agli Organismi di
mediazione istituiti presso gli Ordini forensi (ormai giunti a 122 sul
territorio nazionale ) una circolare con alcuni necessari chiarimenti sulla
procedura di mediazione alla luce delle nuove norme introdotte con il decreto
“del fare” (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98). I chiarimenti affrontano le principali problematiche
applicative delle nuove norme segnalate anche dagli stessi Organismi di
Mediazione forensi alla commissione per lo studio della mediazione e della
conciliazione, coordinata da Fabio Florio (nostro
caro e stimatissimo amico, NdAGANews).
Le
Faq, ovvero le risposte alle domande ricorrenti degli ordini, sono state
approvate dal plenum nell’ultima seduta amministrativa.
I
temi affrontati sono:
-la
competenza territoriale dell’Organismo di mediazione
-l’assistenza
tecnica degli avvocati
-il
primo incontro di mediazione
-l’accordo
conciliativo che abbia ad oggetto diritti immobiliari con riferimento ai
profili relativi alla trascrizione
Le
Faq sciolgono i dubbi in merito alla individuazione dell’Organismo di
mediazione territorialmente competente e alle conseguenze di una eventuale
incompetenza, che sarà comunque sempre sanata se le parti hanno raggiunto
l’accordo conciliativo.
Il
decreto “del fare” ha previsto l’assistenza dei legali nel procedimento di
mediazione.
Tale
obbligo, riferiscono inoltre le Faq, sembra riguardare ogni “modello” di
mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo.
Nessun ostacolo dovrebbe poi sussistere per l’ammissione di queste ultime al
patrocinio a spese dello Stato ove non abbienti, in piena corrispondenza alla
direttiva Legal aid che ammette al beneficio anche le spese legali sostenute
nel corso di procedure stragiudiziali. Molta attenzione è posta al primo
incontro (per così dire filtro), ritenuto un passaggio importante da curare nei
particolari. Così le Faq suggeriscono agli organismi di conciliazione di
inviare alle parti una lettera di convocazione che chiarisca l’importanza della
partecipazione personale delle parti e le conseguenze legislative nel caso di
assenza senza giustificato motivo e quali siano le spese dovute (quelle di avvio
e quelle vive documentate); specifichi che il primo incontro può essere svolto
on-line ove il regolamento dell’Organismo lo preveda. Dal punto di vista operativo si segnala
l’opportunità di stilare un verbale all’esito del primo incontro, sia che esso
sia positivo che negativo. Nel secondo caso, infatti, avverte la Faq, il verbale costituirà
titolo per dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità. Le Faq,
infine, trattano della novità introdotta dal decreto del fare, relativa
all’accordo conciliativo in cui le parti danno atto che si è verificata
l’usucapione di un immobile. Esso può essere trascritto dopo l’autentica del
notaio ma gli avvocati devono attestare che l’accordo non sia contrario
all’ordine pubblico e norme imperative. Tale attestazione è necessaria per
dotare l’accordo di efficacia esecutiva.
(Da Mondoprofessionisti
del 9.12.2013)