Ricordiamo che con il DL n. 133 del 30.11.2013 il
legislatore ha abolito la seconda rata dell’IMU. A differenza del taglio
lineare di luglio, l’abolizione della rata di dicembre è stata oggetto di
numerose eccezioni che complicano notevolmente i calcoli e gli adempimenti dei
contribuenti. Nel dettaglio, con il DL n.133/2013, è stata prevista: i)
abolizione dell’imposta sull’abitazione principale e le relative pertinenze,
fatta eccezione per gli immobili inclusi nella categoria A/01, A/08 e A/09; ii)
abolizione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali (a differenza della
rata di giugno non sono ammessi quelli abitativi, che potrebbero però ricadere
nell’agevolazione per l’abitazione principale); iii) abolizione per i terreni
agricoli, anche incolti, posseduti e coltivati da coltivatori diretti e IAP.
L’abolizione, evidenziamo, è solo parziale: per gli immobili (indicati sopra)
ubicati nei comuni che hanno deliberato nel 2013 aliquote e detrazioni
superiori a quella base, il contribuente sarà tenuto a versare, entro il
prossimo 16.01.2013, il 40% della
differenza tra l’imposta calcolata con le aliquote 2013 e l’aliquota base.
Devono essere considerate, inoltre, numerose novità introdotte dai più recenti
interventi in materia di IMU, che prevedono l’equiparazione di alcuni immobili
alle abitazioni principali (anche ai fini dell’applicazione dell’abolizione
della seconda rata).