giovedì 5 dicembre 2013

Notificazione avvisi ed atti al contribuente

Il D.P.R. 600/73 disciplina all’art. 60 la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, stabilendo che la stessa deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati, i quali devono far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto. 
Laddove il consegnatario fosse persona diversa dal destinatario ai sensi della lett. b-bis, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta (senza chesiano ivi apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto) che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.
La predetta disposizione viene richiamata dall’art. 14 L. 890/82, operante proprio in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove all’art. 8 si rinviene la normativa da applicarsi nel caso di temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo – come provato nella fattispecie de quo dalla raccomandata n. 763007421681 – […] il piego va depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
Dal combinato disposto degli artt. 14 L. 809/82 e 60 D.P.R. 600/73 risulta, tuttavia, imprescindibile il rinvio all’art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia – “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Sul punto si è pure pronunciata la Consulta (v. sentenza n. 3/2010), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, allora, attraverso: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
La Suprema Corte, di conseguenza, ha affermato che tale notifica “si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Mancando nel caso di specie tali adempimenti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. (v. ordinanza del 28.06.2011, n. 14311, con rinvio a Cass. n 7809/ 2010; Cass. n. 4748/2011).
La necessità di un secondo avviso a mezzo raccomandata si richiede proprio per consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; la mancanza di tale avviso, di contro, determina la nullità dell’attività notificatoria posta in essere (v. Cass., ordinanza n. 16050/2011).
In altri termini, l’“immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo? (casella che solitamente risulta spuntata nelle raccomandate con avviso di ricevimento) non è sufficiente al perfezionamento della notifica, per il quale si prescrive che il destinatario, assente all’avvenuto tentativo, ne abbia notizia anche mediante raccomandata a/r.
A sostegno di tale argomentazione, la Suprema Corte (ex plurimis, v. sentenza n. 21132/2009) sostiene che "ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo".
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di merito, ritenendo ormai consolidato il principio (ribadito recentemente dal G.d.P. di Belpasso, sentenza 21.08.2013, n. 180) per il quale la produzione della busta della raccomandata con la dicitura "avvisato assente", senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. determina la inesistenza della notifica.
Con sentenza n. 57/17/13 la C.T.R. Sicilia, sez. di Catania, ha chiarito, inoltre, che la produzione da parte del Concessionario di un avviso di ricevimento di un atto risultante privo di firma di ricezione da parte del soggetto destinatario non è sufficiente per fornire la dimostrazione della regolarità, della completezza e della legittimità delle attività notificatorie poste in essere.
A causa della mancanza della firma del destinatario nell'avviso di ricevimento dell'atto, dunque, “sotto l'aspetto "formale" la notificazione (...) non risulta regolarmente eseguita, non essendo state regolarmente poste in essere tutte le formalità indicate dal codice di rito, fino alla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ed alla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c..

Antonella Manisi (da diritto.it del 2.12.2013)