Il D.P.R. 600/73 disciplina all’art. 60 la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, stabilendo che la stessa deve essere eseguita
secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura
civile, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati, i quali
devono far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i
motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.
Laddove il consegnatario fosse persona diversa dal
destinatario ai sensi della lett. b-bis, il messo consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta (senza chesiano ivi apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto) che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario.
La predetta disposizione viene richiamata dall’art. 14 L. 890/82, operante proprio
in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove all’art. 8 si rinviene
la normativa da applicarsi nel caso di temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo – come
provato nella fattispecie de quo dalla raccomandata n. 763007421681 – […] il
piego va depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla
consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto
che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale
giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato
effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al
ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il
termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso
inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al
mittente.
Dal combinato disposto degli artt. 14 L. 809/82 e 60 D.P.R.
600/73 risulta, tuttavia, imprescindibile il rinvio all’art. 140 c.p.c. –
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia – “Se non è possibile eseguire la
consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate
nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa
del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso
di ricevimento”.
Sul punto si è pure pronunciata la Consulta (v. sentenza n.
3/2010), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella
parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento
della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La
notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, allora, attraverso: a) il deposito
di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la
notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta
chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda
del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di
accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o,
comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata informativa.
La
Suprema Corte, di
conseguenza, ha affermato che tale notifica “si perfeziona, per il
destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore
al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso
del termine di dieci giorni dalla spedizione. Mancando nel caso di specie tali
adempimenti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova
dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. (v. ordinanza del
28.06.2011, n. 14311, con rinvio a Cass. n 7809/ 2010; Cass. n. 4748/2011).
La necessità di un secondo avviso a mezzo
raccomandata si richiede proprio per consentire la verifica che l’atto sia
pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; la mancanza di tale
avviso, di contro, determina la nullità dell’attività notificatoria posta in
essere (v. Cass., ordinanza n. 16050/2011).
In altri termini, l’“immesso avviso cassetta corrisp.
dello stabile in indirizzo? (casella che solitamente risulta spuntata nelle
raccomandate con avviso di ricevimento) non è sufficiente al perfezionamento
della notifica, per il quale si prescrive che il destinatario, assente
all’avvenuto tentativo, ne abbia notizia anche mediante raccomandata a/r.
A sostegno di tale argomentazione, la Suprema Corte (ex
plurimis, v. sentenza n. 21132/2009) sostiene che "ai fini della prova
dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la
produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la
quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto
compimento delle formalità di cui al suddetto articolo".
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di merito,
ritenendo ormai consolidato il principio (ribadito recentemente dal G.d.P. di
Belpasso, sentenza 21.08.2013, n. 180) per il quale la produzione della busta
della raccomandata con la dicitura "avvisato assente", senza la
contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata
informativa ex art. 140 c.p.c. determina la inesistenza della notifica.
Con sentenza n. 57/17/13 la C.T.R. Sicilia, sez. di
Catania, ha chiarito, inoltre, che la produzione da parte del Concessionario di
un avviso di ricevimento di un atto risultante privo di firma di ricezione da
parte del soggetto destinatario non è sufficiente per fornire la dimostrazione
della regolarità, della completezza e della legittimità delle attività
notificatorie poste in essere.
A causa della mancanza della firma del destinatario
nell'avviso di ricevimento dell'atto, dunque, “sotto l'aspetto
"formale" la notificazione (...) non risulta regolarmente eseguita,
non essendo state regolarmente poste in essere tutte le formalità indicate dal
codice di rito, fino alla spedizione della raccomandata con avviso di
ricevimento ed alla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della
raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c..
Antonella Manisi (da diritto.it del 2.12.2013)