lunedì 9 dicembre 2013

Atto troppo lungo? Avvocato rischia condanna a spese

Tribunale Milano, sez. IX, ord. 1.10.2013

Nell'ambito di una articolata controversia attinente alla materia del diritto di famiglia, il giudice milanese ha avuto modo di confrontarsi con il tema – invero sempre più frequente – dell'obbligo della parte di redigere atti sintetici.

Nel caso di specie, una parte si era lamentata del fatto che le memorie di controparte risultassero del tutto eccessive nei contenuti e, soprattutto, nel volume. Il giudicante, a fronte di tale contestazione ha effettivamente constatato come il contenuto della memoria indicata come “sovrabbondante” fosse, in concreto, ricca di ripetizioni di argomenti già trattati nei precedenti scritti difensivi e che essa introducesse questioni non attinenti con il thema decidendum.

Il giudicante, riconosciuto tale “sovrabbondanza” ha dunque dovuto verificare se da tale “vizio” della memoria di parte potesse derivare una qualche conseguenza processuale.

Al riguardo, viene ricordato come pure la Cassazione abbia avuto modo di chiarire che «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio».

A ciò il giudice milanese ha aggiunto la constatazione che pure nei più recenti interventi normativi il legislatore è intervenuto al fine di introdurre principi volti a regolare il processo in modo tale da evitare inutili dispendi di sforzi difensivi – il riferimento è al codice del processo amministrativo, al cui art. 3 è stato codificato il principio della “sinteticità degli atti”, a cui sia il giudice che le parti devono attenersi.

Detto ciò, il giudice ha poi ricondotto il tema della produzione di memorie “eccessive” al più generale del giudizio in ordine alla condotta processuale tenuta dalla parte: ciò, sembra, anche nel senso che qualora la produzione di memorie “sovrabbondanti” si inserisca in una condotta processuale volta a dilatare i tempi del processo, la conseguenza dovrebbe riflettersi sul giudizio relativo alla soccombenza sulle spese di liti.

Da ciò dunque la conclusione che proprio in tale sede il tema della “sovrabbondanza” degli scritti difensivi avrebbe dovuto trovare adeguata soluzione.


(Da Altalex del 2.12.2013. Nota di Riccardo Bianchini)