Tribunale
Milano, sez. IX, ord. 1.10.2013
Nell'ambito di una articolata controversia attinente
alla materia del diritto di famiglia, il giudice milanese ha avuto modo di
confrontarsi con il tema – invero sempre più frequente – dell'obbligo della
parte di redigere atti sintetici.
Nel caso di specie, una parte si era lamentata del
fatto che le memorie di controparte risultassero del tutto eccessive nei
contenuti e, soprattutto, nel volume. Il giudicante, a fronte di tale
contestazione ha effettivamente constatato come il contenuto della memoria
indicata come “sovrabbondante” fosse, in concreto, ricca di ripetizioni di
argomenti già trattati nei precedenti scritti difensivi e che essa introducesse
questioni non attinenti con il thema decidendum.
Il giudicante, riconosciuto tale “sovrabbondanza” ha
dunque dovuto verificare se da tale “vizio” della memoria di parte potesse
derivare una qualche conseguenza processuale.
Al riguardo, viene ricordato come pure la Cassazione abbia avuto
modo di chiarire che «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un
problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla
chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo
celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e
sobrio».
A ciò il giudice milanese ha aggiunto la
constatazione che pure nei più recenti interventi normativi il legislatore è
intervenuto al fine di introdurre principi volti a regolare il processo in modo
tale da evitare inutili dispendi di sforzi difensivi – il riferimento è al
codice del processo amministrativo, al cui art. 3 è stato codificato il
principio della “sinteticità degli atti”, a cui sia il giudice che le parti
devono attenersi.
Detto ciò, il giudice ha poi ricondotto il tema della
produzione di memorie “eccessive” al più generale del giudizio in ordine alla
condotta processuale tenuta dalla parte: ciò, sembra, anche nel senso che
qualora la produzione di memorie “sovrabbondanti” si inserisca in una condotta
processuale volta a dilatare i tempi del processo, la conseguenza dovrebbe
riflettersi sul giudizio relativo alla soccombenza sulle spese di liti.
Da ciò dunque la conclusione che proprio in tale sede
il tema della “sovrabbondanza” degli scritti difensivi avrebbe dovuto trovare
adeguata soluzione.
(Da Altalex del 2.12.2013. Nota di Riccardo Bianchini)