Cass.
Sez. VI pen., Sent. 4.12.2013 n. 48459
Solo lo stato di ''vera e propria indigenza
economica'' può salvare un genitore dal mantenimento dei figli. Lo ha ricordato
la Cassazione,
con la sentenza 48459/2013, accogliendo il ricorso della Procura di Catania
contro l'assoluzione ''perche' il fatto non costituisce reato'' accordata ad un
padre separato catanese, cuoco di professione, accusato di aver fatto mancare
gli alimenti alla figlia minorenne.
La Corte d'Appello di Catania nel giugno 2012, aveva assolto
G. R. perché l'uomo, percependo un reddito modesto pari a 800 euro al mese, non
si era ''sottratto volontariamente'' all'obbligo di mantenimento. Fra l'altro,
annota ancora la sentenza della VI sezione penale, nei due anni successivi alla
separazione l'uomo aveva versato 10mila euro per la figlia. Contro
l'assoluzione dell'uomo, il Pm catanese ha fatto ricorso con successo in
Cassazione sostenendo che ''solamente l'assoluta incapacità economica consente
di ritenere incolpevole l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli
minorenni''.
Piazza Cavour ha accolto il ricorso della Procura e,
disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catania ha
ricordato ai genitori in difficoltà che ''per escludere la responsabilità del
soggetto obbligato, in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in
favore del coniuge e dei figli minorenni, non basta l'allegazione di difficoltà
economiche ma occorre dimostrare che tale difficoltà si sono tradotte in uno
stato di vera e propria indigenza economica''.
(Da ilsole24ore.com del 4.12.2013)