domenica 1 dicembre 2013

Recupero crediti: attenzione ai solleciti preregistrati

Garante Privacy, provvedimento 10.10.2013 n° 445

La banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.

L'Autorità per la privacy ha dato ragione [doc. web n. 2751860] ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall'istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l'interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.

Interpellata dall'Autorità la banca si è difesa sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni selezionabili digitando sulla tastiera del telefono.

Dall'istruttoria del Garante è emerso invece che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l'accertamento dell'identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l'interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri. L'Autorità ha dunque ritenuto illecito il trattamento dei dati personali nelle modalità effettuate e lo ha di conseguenza vietato.

Il Garante ha ricordato, in base a quanto stabilito dal provvedimento generale in materia, che chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività di recupero crediti deve "astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato".

Il Garante ha inoltre prescritto alla banca, ove la stessa intenda continuare ad avvalersi di forme di comunicazione automatica, di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come ad esempio l'uso di un codice (ad es. il codice del contratto) rilasciato dalla banca, da digitare sull'apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.


(Garante della Privacy, newsletter 28.11.2013, n. 381)