Garante
Privacy, provvedimento 10.10.2013 n° 445
La banca non può effettuare il recupero crediti
mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di garantire che
le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi
autorizzate.
L'Autorità per la privacy ha dato ragione [doc. web
n. 2751860] ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una
banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall'istituto di credito telefonate
preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l'interessato il sistema era
lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le
comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto
a conoscere informazioni sul finanziamento.
Interpellata dall'Autorità la banca si è difesa
sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione
per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di
scegliere tra diverse opzioni selezionabili digitando sulla tastiera del
telefono.
Dall'istruttoria del Garante è emerso invece che il
sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto
l'accertamento dell'identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo
così l'interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le
informazioni venissero conosciute da altri. L'Autorità ha dunque ritenuto
illecito il trattamento dei dati personali nelle modalità effettuate e lo ha di
conseguenza vietato.
Il Garante ha ricordato, in base a quanto stabilito
dal provvedimento generale in materia, che chiunque effettui un trattamento di
dati personali nell'ambito di un'attività di recupero crediti deve
"astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari,
coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore
informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa
l'interessato".
Il Garante ha inoltre prescritto alla banca, ove la
stessa intenda continuare ad avvalersi di forme di comunicazione automatica, di
adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come
ad esempio l'uso di un codice (ad es. il codice del contratto) rilasciato dalla
banca, da digitare sull'apparecchio telefonico per poter ascoltare le
comunicazioni preregistrate.
(Garante della Privacy, newsletter 28.11.2013, n. 381)