venerdì 5 aprile 2013

Videosorveglianza: i limiti nel rispetto della privacy

L’assemblea ha il compito principale di regolare l’uso delle parti comuni, senza limitare il diritto di proprietà che spetta a ogni condomino sui beni, sia comuni che esclusivi. La riforma del condominio, che entrerà in vigore il 18 giugno, ha esteso notevolmente le sue competenze a materie non solo contenute nell’articolo 1135 del codice civile. Tra queste, le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza (art. 1122 ter c.c.).
Un recente orientamento dei tribunali aveva escluso la competenza dell’assemblea in questa materia: “Lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l’impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare”, aveva sostenuto il Tribunale di Salerno nella sentenza 14 dicembre 2010. Ma la nuova disciplina condominiale ha affermato che per approvare la videosorveglianza sulle parti comuni è necessario il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. La decisione rimane prerogativa dell’assemblea condominiale, dei proprietari ma non dei conduttori.
Uno dei problemi principali è legato al rispetto della privacy. L’Autorità garante dei dati personali è intervenuta l’8 aprile 2010 per regolamentare e disciplinare il rispetto della sicurezza e della privacy, tenendo conto del giusto equilibrio tra le diverse esigenze. Nella predisposizione delle telecamere condominiali, quindi, bisogna assicurare che le immagini siano registrate in tempo reale e conservate per poche ore, al massimo per un giorno. Chi frequenta il palazzo deve essere informato della presenza di telecamere e delle riprese in corso, attraverso cartelli messi bene in evidenza. Sono considerate illegittime le telecamere posizionate in spazi non soggetti a concreti pericoli e comunque per i quali non sussistano esigenze di controllo. Sono permesse le riprese limitate ai luoghi di esclusiva pertinenza del condominio, senza invadere altri spazi.

Patrizia Pallata (da il salvagente.it)