Cass. Civ. sent. n. 6575 del 14.3.2013
L'immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi, se pignorato dal creditore di un solo coniuge, deve essere oggetto di vendita forzata e metà del ricavato della vendita del cespite andrà assegnato al coniuge non debitore.
I giudici di legittimità con la sentenza n. 6575/2013, Terza Sezione Civile, con un importante obiter dictum hanno chiarito che l'unica soluzione possibile in caso di pignoramento da parte di un creditore personale di uno dei due coniugi dell'immobile rientrante nel regime di comunione legale ex artt. 177 e ss c.c. sia quella di procedere alla vendita coattiva del cespite e di attribuire al coniuge non debitore la metà della somma ottenuta dalla medesima vendita.
Il coniuge non debitore, pertanto, come contitolare, si trova nella stessa condizione dell'esecutato e dunque deve essere destinatario della notifica del pignoramento, non potendo il creditore, procedere con il pignoramento di una sola parte dell'immobile.
A tale decisione gli ermellini giungono a causa della natura della comunione legale fra i coniugi che essendo comunione senza quote, per consolidata giurisprudenza e costante dottrina, rende impossibile non solo l'espropriazione ma anche che un terzo (di fatto il creditore pignorante) entri a far parte della medesima comunione soltanto per quella quota del bene oggetto di pignoramento di cui è divenuto aggiudicatario o assegnatario.
Da parte sua il coniuge non debitore, essendo co-destinatario della notifica dell'atto di pignoramento potrà a sua volta esperire i rimedi dell'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione di terzo all'esecuzione.
Francesca Vecchiato (da overlex.com)