L’avvocato che, cancellatosi dall’albo, riveste la carica di giudice onorario aggregato, resta comunque iscritto alla Cassa Forense. La norma di riferimento è l’art. 9 della legge n. 276/1997, che prevede che la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall’Albo, salvo che riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto al momento della nomina.
Permane, tuttavia, l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per gli avvocati ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge n. 576/1980 e successive modifiche anche regolamentari.
Inoltre, l’art. 8 della citata legge n. 276/1997 prevede, al quarto comma, che, per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, il Ministero della Giustizia (allora Ministero di Grazia e Giustizia) provvede a rimborsare direttamente all’avvocato i contributi previdenziali versati alla Cassa Forense, commisurati all’indennità percepita. Detta disposizione sancisce inoltre, all’ultimo comma, che l’indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati è considerata, a tutti gli effetti della legge n. 576/1980 e successive modifiche anche regolamentari, reddito professionale.
In proposito, si osserva, tra l’altro, che il Ministero della Giustizia (allora Ministero di Grazia e Giustizia), con la circolare del 19 ottobre 1999, ha provveduto a chiarire il contenuto della menzionata disposizione di cui all’art. 8 della legge n. 276/1997 affermando che, “poiché gli avvocati pensionati di vecchiaia sono esonerati dal versamento dei contributi minimi obbligatori, dovrà essere rimborsato soltanto quanto versato a titolo di contributo soggettivo, che ammonta al 10% dell’indennità annua percepita nonché il contributo di maternità…” e, nel caso in cui i professionisti siano rimasti iscritti, ove consentito, all’Albo professionale, il contributo integrativo nella misura del 2% del fatturato dichiarato (rectius, ora 14% per il contributo soggettivo e 4% per il contributo integrativo).
Alla luce della lettura coordinata degli art. 8 e 9 della legge n. 276/1997 con le previsioni di cui agli art. 10, 11 e 17 della legge n. 576/1980 e successive modifiche anche regolamentari, deve ritenersi, quindi, che l’obbligo di inviare la comunicazione reddituale per gli avvocati che, nominati giudici onorari, si cancellino dall’Albo, permanga in ragione del fatto che, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 276/1997, essi possono mantenere l’iscrizione alla Cassa per tutto il periodo di svolgimento dell’attività di giudice onorario aggregato, a prescindere dall’iscrizione all’Albo e che detto periodo rimane valido ai fini previdenziali, con conseguente permanenza del relativo obbligo contributivo, salvo rimborso da parte del Ministero della Giustizia.
Peraltro, la giurisprudenza ha confermato l’interpretazione di cui sopra, affermando che “la nomina a giudice onorario aggregato comporta bensì la cancellazione dall’Albo, ma fa salva l’iscrizione dell’avvocato alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, alla quale sono dovuti i contributi previdenziali commisurati all’indennità percepita; il rimborso di questi ultimi da parte del Ministero della Giustizia – dice l’art. 8 comma 4° cit. – va corrisposto direttamente all’avvocato, che resta pertanto obbligato esclusivo alla loro corresponsione alla Cassa di previdenza” (Trib. Palermo, 14 marzo 2013, n. 1182). Prosegue il giudice in questione affermando che deve “pertanto escludersi che il ricorrente possa beneficiare del trattamento previsto dalle norme cit. per i giudici onorari iscritti presso altro ente previdenziale” (in senso conforme: Corte d’Appello di Genova, n. 66/2011; Trib. Agrigento, n. 702/2011; Trib. Chiavari n. 183/2011; Trib. Lucca del 15/01/2009).
Marcello Bella - Dirigente Ufficio legale di Cassa Forense (da cassaforense.it)