giovedì 18 aprile 2013

Sinistri stradali: quando paga l’assicurazione?

L'assicurazione è tenuta a risarcire il danno se il sinistro stradale avviene dopo la stipula del contratto ma prima che venga pagata la prima rata di premio? No.
Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è  tenuta a risarcire il danno, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c. 
Stando però a Cass. 1/7/2002, n. 9554, "Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l'assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato, non dell'assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta, l'assicurazione rimane sospesa  e l'assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, esclusivamente il danneggiato".

(Da avvocati.it del 17.4.2013)