La liquidazione del danno non patrimoniale ai congiunti di una persona vittima di un incidente stradale non può essere uguale per tutti gli aventi diritto, né globale, con successiva ripartizione interna tra loro, ma deve necessariamente essere personalizzata, considerando tutte le circostanze del caso e la diversa incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 9231 del 17 aprile 2013.
Tanto premesso, poiché la liquidazione, necessariamente equitativa, deve essere circostanziata, la Corte rileva che, se per ragioni di uniformità il giudice di merito adotti le tabelle del Tribunale di Milano per l’individuazione della concreta somma attribuibile nel range tra il minimo e il massimo, ovvero anche oltre tale limite se il vulnus familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti, egli deve esplicitare se e come ha considerato tutte le circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuna. In questa direzione va esclusa ogni liquidazione del pregiudizio in una misura pari ad una frazione dell’importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso il quale il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
È sulla base dei principi suesposti che la Cassazione , nella vicenda de qua, ha accolto il ricorso proposto, ritenendo che il giudice del merito non avesse fatto concreta applicazione degli stessi, pervenendo ad una liquidazione del danno quantificato in una somma eguale per tutti i componenti della famiglia e senza dar conto dell’incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l’aspetto dell’intensità del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell’apporto dell’altro genitore nella cura e nella formazione dei figli, né dell’incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l’aspettativa media di essa se non fosse stata improvvisamente stroncata.
Anna Costagliola (da diritto.it del 19.4.2013)