Sussiste la colpa grave del Segretario comunale che deve presumersi conoscesse tale normativa nel dettaglio (riconoscimento mansioni superiori) sia per dovere d’ufficio, sia per l’esperienza e la preparazione professionale presumibile dalla categoria di appartenenza – non rese alcun parere sulla regolarità della deliberazione e verbalizzò la delibera senza alcuna osservazione in violazione dei suoi obblighi di assistenza giuridico-amministrativa (istruttori e consultiva) agli organi politici dell’Ente in sede di adozione delle deliberazioni.
Sono le principali indicazioni contenute nella sentenza n. 41 del 01.03.2013 della Sezione Seconda Giurisdizione centrale d’Appello della Corte dei Conti.
In particolare, l’atto non rispettava il termine massimo per il conferimento di mansioni superiori, che secondo l’art. 52 del d.lgs n. 165/2001 può essere disposto nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici mesi, nel caso in cui fossero avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
La norma non prevede, inoltre, alcuna proroga ulteriore, né per problemi nell’espletamento del concorso, né per altre cause giustificative.
Sussiste, pertanto la colpa grave degli assessori che hanno votato la deliberazione, in quanto con un minimo di diligenza avrebbero potuto evidenziare la natura dannosa e illegittima dell’atto adottato.
La condanna si estende anche al Segretario comunale che la Corte presumesse conoscesse la normativa e verbalizzò la seduta senza osservazione alcuna.
A fronte di un’evidente illegittimità, continua la Corte dei conti, la giunta decise di confermare le mansioni superiori senza il parere burocratico del Segretario, senza effettuare tutti gli approfondimenti del caso, che sarebbero stati necessari.
Antonino Casesa (da diritto.it del 15.4.2013)