L’Avvocatura si è fatta promotrice di un’importante iniziativa con l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova legge di disciplina dell’ordinamento professionale forense (L. 247/2012) che, all’art. 30, istituisce presso ciascun Consiglio dell’Ordine lo Sportello per il cittadino, ufficio tenuto gratuitamente a fornire informazioni e orientamento ai cittadini relativamente alle prestazioni professionali degli avvocati e all’accesso alla giustizia (cfr. AGANews del 19.4.2013).
Sin da subito, e comunque non oltre il 30 novembre 2013, i Consigli dell’Ordine dovranno, pertanto, istituire nelle loro sedi lo Sportello per il cittadino. Tempi e modalità di accesso sono stati definiti dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione del citato art. 30 della L. 247/2012.
L’iniziativa concretizza così la funzione sussidiaria degli Ordini forensi e afferma il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati (funzione sociale) anche attraverso un’attività di «servizio» gratuito e organizzato.
Dunque, presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere innanzitutto informazioni e orientamenti in ordine alla fruizione delle prestazioni professionali dei legali. In particolare, informazioni potranno essere richieste:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Allo Sportello per il cittadino potranno inoltre essere domandate informazioni in merito all’accesso alla giustizia, con riguardo:
a) agli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
b) ai tempi di massima di un giudizio e ai parametri di legge, nonché agli oneri tributari e alle possibili conseguenze della soccombenza;
c) alla difesa di ufficio e ai requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
d) alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie eventualmente esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, nonché ai possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell’ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi e amministrativi; l’elenco è tenuto dal Consiglio dell’Ordine e dovrà essere periodicamente aggiornato.
Il regolamento, al fine di evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, prevede anche ferme incompatibilità per l’avvocato che abbia prestato l’attività di Sportello e per i suoi più prossimi parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo. Ad essi, infatti, è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento.
Il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell’avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo, così come il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti sono cause di esclusione dall’elenco medesimo.
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 4 maggio.
Anna Costagliola (da diritto.it del 22.4.2013)