Cass. Pen., sez. VI, sent. 12.3.2013 n° 11795
Le particolari attenzioni rivolte dalla maestra agli alunni non configurano il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 11795.
Il caso vedeva una maestra d'asilo essere solita abbracciare e baciare sulle labbra i bambini ad essa affidati, al fine di instaurare, con essi, un clima di confidenza reciproca nell'ambito del rapporto educativo.
Secondo i giudici di appello questo comportamento, prolungato nel tempo, era da ritenuere sanzionabile ex art. 571 c.p., in quanto idoneo a mettere in pericolo l'equilibrio dei bambini e l'armonico sviluppo della loro personalità: secondo i giudici di merito "i fatti, giustificati come manifestazione di affetto, costituirebbero una condotta inappropriata ed abusante nei confronti dei minori, ai quali l'educatrice avrebbe imposto un comportamento di eccessiva affettività, incurante della gradualità necessaria nei loro rapporti".
Di contrario avviso la Suprema Corte : il concetto di abuso deve essere interpretato con specifico riguardo alla evoluzione del paradigma di "abuso sul minore", esteso non solo alle condotte dannose sul piano fisico, ma anche a quelle pregiudizievoli sul piano psicologico, correlato allo sviluppo anche sociale della persona, destinataria dell'azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.
Occorre fare riferimento, secondo il giudice nomofilattico "alla complessa valutazione della specificità del rapporto "educatrice-bambino", soppesata l'età dei destinatari, il loro bisogno di rassicurazione all'atto del distacco dai genitori, e la corrispondente possibilità di modesti fugaci contatti corporei "viso-viso" tra personale educativo e bambini, finalizzati proprio a creare un clima di reciproca confidenza, essenziale in tale contesto socio-educativo e decisamente funzionale alla riduzione, nel bambino stesso, dell'ansia da distacco dall'ambiente e dalle figure familiari di riferimento".
Di conseguenza esulano dalla specifica tutela penale, approntata dall'art. 571 c.p., quelle condotte che, per le concrete modalità non violente e tipicamente affettuose, non possono essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nel relazionarsi educatore-bambino, come abuso in ambito "scolare materno infantile".
(Da Altalex del 19.3.2013. Nota di Simone Marani)