Il rimborso delle spese generali trova nella legge titolo e misura. Non è necessario che il dispositivo della sentenza ne specifichi l’importo.
È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013, ha ritenuto infondate le motivazioni poste dai ricorrenti in materia di condanna e compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, i suddetti ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativi alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, nonché dell’art. 15 della tariffa forense (che prevede un rimborso forfettario in ragione del 10% dei soli onorari, a carico del cliente), lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata non avesse liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste, limitandosi ad
utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge”, insuscettibile di poter essere eseguita.
Il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Risulta, in conclusione, superfluo e non proficuo che la parte faccia valere il proprio interesse a che la sentenza ne affermi la spettanza.
Biancamaria Consales (da diritto.it del 23.4.2013)