Dopo quello di Milano, anche il Tribunale di Catania ha risollevato con ordinanza di rimessione del 13 aprile 2013 la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa previsto dalla L. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), per violazione degli artt. 2, 3, 31, 32 (comma 1 e 2) della Costituzione italiana.
Si ricorda che, all’indomani della decisione con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 3 novembre 2011, n. 5781/00), decidendo in ordine al caso di una coppia austriaca, aveva ritenuto che il parziale divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla legge nazionale non violasse la Convenzione europea, la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità del divieto assoluto di fecondazione eterologa fissato dal legislatore italiano dai Tribunali di Milano, Catania e Firenze, aveva rimesso gli atti ai giudici rimettenti chiedendo una nuova valutazione della questione alla luce della sentenza della Corte europea.
Proprio alla luce di tale richiamo, prima il Tribunale di Milano (vedi l’articolo su questo stesso sito) e ora il Tribunale di Catania hanno ritenuto di dover sottoporre alla Consulta una nuova questione di costituzionalità del divieto di cui all’art. 4 della L. 40/2004. In particolare, il Tribunale siciliano ha rilevato ancora una volta come il divieto di fecondazione eterologa si ponga in contrasto con principi costituzionali fondamentali, tra cui il diritto dall’autodeterminazione della coppia, in relazione alla procreazione e al diritto di fondare una famiglia; il principio di eguaglianza tra coppie, discriminate in base al grado di sterilità e infertilità; il diritto alla salute della coppia.
Occorre, pertanto, attendere, il responso della Corte costituzionale, per far luce, una volta per tutte, sulla legittimità o meno del divieto in questione.
Anna Costagliola (da diritto.it del 16.4.2013)