Sarà di 300,00 euro mensili il contributo per le madri lavoratrici.
E' quanto contenuto nella Circolare 28 marzo 2013, n. 48 con la quale l'Inps illustra le novità previste dalla riforma del mercato del lavoro (articolo 4, comma 24, lettera b), Legge 28 giugno 2012, n. 92) in merito alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere (1), in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
(1) Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
(Da Altalex del 29.3.2013)