martedì 9 aprile 2013

Gossip su infedeltà, le si addebita separazione

Conta anche l'«adulterio apparente o sentimentale»
nel determinare la rottura del rapporto
per l'impossibilità di proseguire la convivenza

A volte fa più vittime la lingua che la spada. È così che anche il semplice ma insistente gossip su di un ipotetico tradimento fa scattare l'addebito della separazione al coniuge che serba una condotta tale da scatenare nell'ambiente della coppia tante chiacchiere e pettegolezzi sulla sussistenza di una relazione extraconiugale: la convivenza per l'altro partner, infatti, diventa impossibile. È quanto emerge da una sentenza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
Casa e figlio
Paga un prezzo alto il coniuge che fa sorgere insistenti pettegolezzi nella cerchia di amicizie della famiglia. Il giudice dichiara la separazione addebitabile alla moglie, ex articolo 151, secondo comma, Cc. Respinge la domanda di assegno periodico di mantenimento o alimentare. Affida il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre. Assegna la casa coniugale al marito: è il padre che deve provvedere all'integrale mantenimento del figlio minore.
Onore e dignità
Il caso è particolare, ma se ne può comunque trarre un principio generale. La signora è sempre più impegnata nelle attività di volontariato della chiesa. E nella parrocchia si scatena un ridda di voci: c'è del tenero fra la donna e il nuovo sacerdote? Chissà. Certo è che i due si vedono sempre più spesso, anche a casa di lui. I pettegolezzi aumentano: il marito si trova sempre più in difficoltà nelle relazioni sociali. La moglie ormai è sempre più assente da casa e apre un negozio in città: dà impressione, insomma, di voler compiere scelte di vita autonome. E in questo caso è l'impressione che conta: non risulta infatti necessario che l'adulterio si consumi per far scattare l'addebito della separazione ex articolo 151, secondo comma, Cc. La giurisprudenza riconosce come sufficiente l'«adulterio apparente o sentimentale», laddove la condotta del coniuge offende comunque la dignità e l'onore del partner anche se non esiste una vera e propria relazione extraconiugale che coinvolga la sfera sessuale e si tratti ad esempio di un amore platonico. Alla signora non resta che pagare le spese.

Dario Ferrara (da cassazione.net)