Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 15334 del 3.4.2013
Integra il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., la condotta di colui che prosegua un rapporto quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione dello stesso.
Il consenso della fidanzata agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto, senza soluzione di continuità, anche in presenza di rapporti sessuali particolari, di tipo sadomaso, solitamente avuti con il partner per i quali, in ogni momento, si deve ritenere l’obbligo di verificarne la persistenza. In sostanza, difetterebbe l’elemento della soggezione psicologica, necessario ai fini della sussistenza della fattispecie, purchè si provi l’assenza di un’attività di coazione, attuata sotto minaccia e diffusione di immagini a carattere sessuale.
(Da diritto.it)